Segnalazioni Whistleblowing

INFORMAZIONI ESSENZIALI CIRCA LA SEGNALAZIONE DI VIOLAZIONI/ILLECITI (DISCIPLINA “WHISTLEBLOWING”)

Baruffaldi SpA ha adottato una procedura per la ricezione, l’analisi, la valutazione e la gestione delle segnalazioni di illeciti ai sensi del d. lgs. 24 del 10.03.2023 (c.d. “Decreto Whistleblowing” avente ad oggetto l’“Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”) e con riferimento alle Linee Guida ANAC (di cui alla delibera n. 311 del 12 luglio 2023) e alla Guida operativa di Confindustria (ottobre 2023).

La procedura è parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della Società ai sensi del d. lgs. 231/2001.

Per l’invio e la gestione delle segnalazioni Baruffaldi SpA mette a disposizione una piattaforma digitale dedicata che costituisce canale preferenziale per l’eventuale segnalazione. L’indirizzo della piattaforma per l’inoltro di una segnalazione in forma scritta è il seguente: https://baruffaldi.cpkeeper.online/keeper/available-configuration-links

Di seguito, per estratto, è pubblicato il contenuto della procedura relativamente ai seguenti argomenti:

VIOLAZIONI/ILLECITI OGGETTO DI SEGNALAZIONE

  1. violazioni della disciplina nazionale con riferimento ai reati presupposto di cui al d. lgs. 231/2001;
  2. violazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Baruffaldi Spa;
  3. illeciti commessi in violazione della normativa dell’UE indicata nell’Allegato 1 al Decreto e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione (anche se queste ultime non sono espressamente elencate nel citato allegato), trattandosi degli illeciti relativi ai seguenti settori: contratti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
  4. atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione di cui all’art. 325 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell’Unione europea;
  5. atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all’articolo 26, par. 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell’Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine e’ ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l’oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
  6. atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione nei settori/ambiti indicati ai precedenti numeri 3, 4 e 5.

La presente procedura non riguarda e NON può essere utilizzata per eseguire segnalazioni legate a un interesse personale del segnalante, che attengono ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate (es. vertenze di lavoro, discriminazioni, conflitti interpersonali tra colleghi, segnalazioni su trattamenti di dati effettuati nel contesto del rapporto individuale di lavoro in assenza di una lesione dell’interesse pubblico o dell’integrità dell’ente privato o dell’amministrazione pubblica).

CHI PUO’ SEGNALARE VIOLAZIONI/ILLECITI

Ai sensi dell’art. 3, comma 3, del Decreto la segnalazione è eseguita:

  • dai lavoratori subordinati, quale che sia il contratto di lavoro subordinato stipulato o da stipulare;
  • dai lavoratori autonomi, ivi compresi quelli indicati al capo I della legge 22 maggio 2017, n. 81, nonché i titolari di un rapporto di collaborazione di cui all’articolo 409 del codice di procedura civile e all’articolo 2 del decreto legislativo n. 81 del 2015, che svolgono la propria attività lavorativa presso l’organizzazione;
  • dai liberi professionisti e dai consulenti;
  • dai volontari e dai tirocinanti, retribuiti e non retribuiti;
  • dagli azionisti (persone fisiche) e dalle persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto;
  • lavoratori e collaboratori delle imprese fornitrici di beni e/o servizi alla Società. 

IL CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE

La segnalazione deve contenere ovvero indicare:

  • i dati identificativi della persona segnalante (nome, cognome, luogo e data di nascita), nonché un recapito a cui comunicare i successivi aggiornamenti;
  • le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione e, quindi, una descrizione del fatto stesso, inclusi i dettagli e, se possibile, anche le modalità con cui è stata presa conoscenza dei fatti oggetto della segnalazione;
  • le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

E’ sottolineata la necessità o, quanto meno, l’utilità che la segnalazione sia eseguita:

  • allegando documenti che possano procurare elementi di fondatezza al suo contenuto;
  • indicando le generalità di altri soggetti che possano essere a conoscenza del fatto.

MODALITA’ DI SEGNALAZIONE INTERNA

Le segnalazioni interne sono effettuate:

  1. in forma scritta, mediante PIATTAFORMA DIGITALE
  2. in forma orale, attraverso LINEA TELEFONICA DEDICATA (3513204511)
  3. in forma orale, su richiesta della persona segnalante, mediante un INCONTRO DIRETTO fissato entro un termine ragionevole.

La scelta tra l’una o l’altra delle forme di segnalazione messe a disposizione dalla Società è rimessa al segnalante. Al variare della forma prescelta, restano impregiudicate e garantite:

  • la riservatezza dell’intero procedimento;
  • la sua gestione e trattazione esclusivamente da parte delle funzioni a ciò espressamente incaricate e/o autorizzate.

CHI GESTISCE LA SEGNALAZIONE INTERNA

La Società ha individuato nel professionista esterno incaricato di ricoprire la funzione di Organismo monocratico di Vigilanza ai sensi del d. lgs. 231/2001, in virtù della sua obiettiva autonomia, il GESTORE DEL CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA.

QUANDO RICORRERE ALLA SEGNALAZIONE ESTERNA

Il segnalante ricorre al canale di segnalazione esterno, istituito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione ( https://whistleblowing.anticorruzione.it ) quando:

  • il canale interno obbligatorio è inattivo e – se attivo – non è conforme a quanto previsto dalla legge in merito ai soggetti e/o alle modalità di presentazione delle segnalazioni;
  • la segnalazione riguardi il Gestore stesso, nella persona incaricata dalla Società;
  • la segnalazione non ha avuto seguito;
  • vi siano fondati motivi di ritenere che se fosse effettuata, la segnalazione non avrebbe seguito o il segnalante andrebbe incontro a ritorsioni
  • il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse, per la collettività.

MODALITA’ DI SEGNALAZIONE INTERNA NEI CASI ESCLUSI DALLA DISCIPLINA D.LGS. 24/2023

Nel caso in cui la segnalazione dovesse riguardare una violazione/illecito diversi da quelli sopra indicati e/o sia eseguita da un soggetto escluso dal novero dei soggetti segnalanti sempre come sopra indicati, la stessa dovrà essere inviata all’Organismo di Vigilanza all’indirizzo di posta elettronica ordinaria dedicato (odv231@baruffaldi.it).

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